Statuto del Comitato
A.N.D.O.S. di Verona
Art. 1 - Denominazione
E’ costituito ai sensi e per gli effetti della L.266.91 e del Codice Civile e della L.R.40/1993 (Regione Veneto), l’associazione non riconosciuta denominata “Comitato A.N.D.O.S. di Verona” finalizzato allo studio, all’informazione, alla sensibilizzazione individuale e sociale in ordine ai problemi connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori sulla mammella.
Il Comitato rappresenta organizzazione autonoma locala affiliata all’Associaizone ANDOS – O.N.L.U.S. e, pertanto, coordina la propria attività anche con le iniziative di carattere nazionale di ANDOS – O.N.L.U.S.
Art. 2 - Sede
Il Comitato ha sede legale in via Santa Chiara, 14 – 37129 Verona.
Art. 3 - Durata
La durata del Comitato è illimitata.
Il Comitato si estingue secondo le modalità previste dall’art. 27 c.c.:
a. nel caso di patrimonio diventi insufficiente al conseguimento degli scopi;
b. per le altre cause di cui all’art.27 c.c..
Art. 4 – Norme regolamentari
Il Comitato A.N.D.O.S. di Verona è disciplinato dal presente Statuto, persegue le finalità di solidarietà sociale, ed agisce nei limiti della L.Q.266/1991 delle Leggi Regionali, Statali, e dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico; vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Art. 5 – Oggetto
Il Comitato A.N.D.O.S. di Verona si propone di:
a- riunire in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermiere, volontari, consulenti legali);
b- portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l’Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
c- svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
d- svolgere eventualmente anche attività di formazione, informazione e volontariato per l’assistenza delle donne in generale;
e- svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
f- organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
g- promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’Associazione soprattutto nel campo della ricerca, della formazione e aggiornamento professionale.
Il Comitato gode di piena autonomia gestionale, operativa, amministrativa e di bilancio.
Il Comitato di Verona potrà, svolgere le attività indicate nello Statuto al di fuori del territorio di Verona e provincia, purché l’attività sia effettuata in pieno coordinamento con altri Comitati ANDOS eventualmente operanti nello stesso territorio, e dandone comunicazione al Coordinatore Nazionale o ai suoi delegati.
Collaborazioni con associazioni diverse dall’ANDOS dovranno essere comunicate al Presidente Nazionale.
Art. 6 – Amministrazione e Patirmonio
Il Comitato A.N.D.O.S. di Verona opera pertanto senza fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, come del pari gratuite sono le cariche associative.
Il Comitato trae le proprie risorse economiche da;
1. contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi da organismi internazionali;
5. donazioni o lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato stesso.
Il Comitato tiene i libri contabili secondo quanto previsto dalle normative vigenti per le Onlus.
Al Comitato vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.
E’ fatto obbligo al Comitato di impiegare gli utili o gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 7 – Associati
Sono soci dell’associazione le persone fisiche che intendono ottemperare all’assistenza delle donne portatrici di tumore alla mammella e svolgere eventualmente attività di volontariato per l’assistenza delle donne in generale.
Non possono essere previsti Soci temporanei. La qualità di membro/associato è ad personam e non quindi trasmissibile a qualsiasi titolo. La quota associativa non è rivalutabile.
Il Comitato prevede diverse categorie di soci:
Soci ordinari: fanno parte di questa categoria i richiedenti che condividono le finalità del Comitato e presentando domanda di ingresso, vengono accettati dal Consiglio Direttivo del Comitato.
Soci sostenitori: il Consiglio Direttivo può conferire la presente qualifica a chiunque ha sostenuto economicamente l’attività del Comitato condividendone le finalità.
Socio onorario: questa qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo a persone fisiche che attraverso la loro opera abbiano reso al Comitato particolari servizi o si siano distinti particolarmente per il proprio operato.
I soci hanno diritto di:
a. candidarsi ed essere eletti negli organi sociali;
b. di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie incluse quelle di nomina delle cariche sociali;
c. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di Legge;
d. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
e. approvare il rendiconto d’esercizio;
f. consultare i libri sociali.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto del Comitato, o abbia creato grave pregiudizio al Comitato stesso, ad altri Comitati Andos o ad ANDOS Nazionale può essere escluso dall’organizzazione su deliberazione dell’Assemblea dei soci, dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio interessato. Contro questa decisione l’associato potrà entro 60 (sessanta) giorni presentare ricorso al Collegio dei Probiviri di ANDOS Nazionale a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare alla sede di ANDOS – O.N.L.U.S. – Collegio dei Probiviri e per conoscenza al Presidente del proprio Comitato. La decisione del Collegio del Probiviri è inappellabile.
Art.8 – Organi
Sono organi dell’organizzazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito).
Ogni carica e prestazione sono gratuite.
Art.9 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Comitato ed è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Si riunisce una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, siu convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata, o fax, o posta elettronica, o anche a mezzo stampa, che deve avvenire quindici giorni prima, specificando il giorno, ora e luogo della prima e seconda convocazione.
L’Assemblea può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.
Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
a. nomina del Consiglio Direttivo;
b. nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);
c. approvazione del rendiconto d’esercizio;
d. decidere sui casi di radiazione o esclusione dei soci;
e. decidere su ogni materia la cui decisione è stata rinviata all’Assemblea dei soci dal
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle persone aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Compiti dell’Assemblea straordinaria sono deliberare le modifiche del presente statuto o lo scioglimento del Comitato.
Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto.
Art.10 – Consiglio Direttivo
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, che sarà composto da cinque o da sette membri (non da sei)
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente e il Tesoriere.
Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per un massimo di cinque mandati consecutivi. Dopo due mandati consecutivi il socio dovrà aspettare tre anni per potersi nuovamente candidare.
Possono candidarsi a membri del Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a . redigere uno o più regolamenti interni al fine di regolare il corretto funzionamento
dell’Associazione;
b. predisporre il progetto di rendiconto d’esercizio;
c. convocare l’Assemblea dei Soci almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale e predisporre l’ordine del giorno;
d. nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
e. esaminare le domande di ammissione dei Soci;
f. conferire incarichi o rappresentanze e aprire sedi operative.
I membri del Consiglio sono obbligati a partecipare alle riunioni che dovranno essere convocate a mezzo lettera raccomandata, o fax, o e-mail entro 5 (cinque) giorni, ridotti a 24 ore in caso di urgenza. In caso di assenza ingiustificata per almeno tre riunioni anche non consecutive nello stesso mandato è facoltà del Consiglio chiedere la decadenza della carica all’Assemblea dei Soci.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, il Consiglio rimane in carica se il numero dei consigliere uscenti rimasti è almeno cinque, in questo caso è facoltà del Consiglio sostituire per cooptazione i consiglieri uscenti, lasciando alla prima assemblea utile il diritto di ratifica.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri presenti.
Art.11 – Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Comitato in qualità di Socio Ordinario di ANDOS – O.N.L.U.S. può proporre il proprio candidato per le cariche sociali di ANDOS – O.N.L.U.S. purché sia maggiorenne di età, appartenga al Consiglio Direttivo del Comitato, e rispetti le modalità e requisiti previsti dal regolamento elettorale.
Il Presidente può delegare alternativamente un altro rappresentante del Consiglio Direttivo del proprio Comitato oppure un Presidente di altro Comitato.
Ogni partecipante all’Assemblea Nazionale non può essere portatore di più di una delega, non è ammessa la delega per i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art.12 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall’Assemblea, anche tra i non iscritti al Comitato. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano di età, esso resta in carica fino alla scadenza del mandato.
Art.13 – Rappresentanza
La rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Comitato.
Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non membri del Comitato, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.
Il Presidente o in suo impedimento il Vice-Presidente rappresenta l’organizzazione a tutti i livelli ed a tutti gli effetti e cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto della normativa vigente.
Il Presidente mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo di ANDOS Nazionale e ha il compito di far osservare al proprio Comitato le direttive d’indirizzo ed il coordinamento nazionale di ANDOS Nazionale.
Art.14 – Bilancio
Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Tesoriere deve presentare il rendiconto dell’esercizio decorso al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci convocata in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto d’esercizio deve essere depositato presso la sede del Comitato e può essere consultato da ogni membro dell’Associazione.
Art.15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
All’atto dello scioglimento l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art.16 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla Legge 266/1991, alla Legge Regionale Veneta 40/1993 e al D.M. 25.05.1995.